Ogni genitore che si rispetti prima di comprare un seggiolino per auto per i propri bambini si fa domande sulla sicurezza e sulla protezione dei piccoli e anche su cosa dice la legge al riguardo. Cosa dice il Codice della Strada in merito ai seggiolini per auto? Andiamo a vederlo insieme.
Seggiolini auto, sicurezza e Legge
La sicurezza dei bambini è al primo posto sia nella produzione tecnica dei seggiolini che nella fase in cui si entra nel contesto del regolamento normativo del caso. Partiamo dai dati di fatto primari: i bimbi debbono essere posizionati su di un apposito seggiolino auto omologato. Ma chi è che omologa il seggiolino?
Le normative europee ECE R 44 E R129 in materia di seggiolini per bambini si sono man mano perfezionate, ciò nonostante quel che è rimasto inalterato è l’art 172 del codice stradale.
La ragione primaria di ogni corpo normativo ovviamente resta la sicurezza del bambino, infatti la normativa implica che ogni bimbo, che abbia un’altezza inferiore a 1,50 metri debba essere collocato su di un seggiolino, che deve essere omologato in base al suo peso.
L’art. 172 del Codice della Strada indica l’obbligo del seggiolino per tutti i passeggeri sotto i 150 cm e i 12 anni di età. I seggiolini per auto sono scissi in 2 categorie e 5 Gruppi in base a peso e altezza. L’art 172 del Codice della strada è dedicato all’uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini. Ad esso si integrano le nuove indicazioni sui sistemi antiabbandono.
Per sistema di ritenuta la Legge definisce “un dispositivo di sicurezza che limita i danni in caso di urti e collisioni.”
I bambini possono essere condotti sugli autoveicoli rispettando specifiche condizioni indicata dal tipo di mezzo , dalle caratteristiche di struttura dello stesso, dai dispositivi di sicurezza presenti e dall’uso cui il veicolo è destinato. Fatta questa premessa vediamo nel merito cosa sancisce il Codice della Strada in merito alla sicurezza in auto.
Cosa dice l’articolo 172 del codice della strada
L’ art. 172 cds indica che è obbligatorio per tutti, conducenti e passeggeri dei veicoli, sui sedili anteriori e posteriori, usare le cinture per gli adulti e, per i bambini di statura inferiore a 1,50 m., sistemi di ritenuta omologati e congrui al loro peso.
Il conducente che fa in modo che i passeggeri, specie se minorenni, finiscano per viaggiare senza cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta, può essere considerato responsabile di parte dei danni fisici subiti dagli stessi. Il mancato rispetto della norma comporta l’ applicazione di una sanzione pecuniaria e la sottrazione di punti dalla patente.
Dall’ultimo aggiornamento del codice della strada, sono state introdotte diverse novità molto utili. L’articolo 172 cds recita: I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Dunque il seggiolino auto per bambini deve essere adeguato anche ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. Nello specifico si tratta delle normative europee ECE R44 04 e R129 in cui vengono indicati i parametri per la scelta del modello di seggiolino auto adatto ai bambini in base a peso ed altezza.
I vecchi seggiolini già comprati potranno ancora essere utilizzati, fatta eccezione per quelli che presentano omologazione ECE R44 -01 e R44-02 che dovranno essere per forza di cose sostituiti.
Sanzioni per chi non rispetta il codice della strada
Il conducente è responsabile del mancato uso dei sistemi di sicurezza da parte del passeggero dell’ auto se il passeggero è minore di età e se non è presente sul mezzo chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Nel merito delle sanzioni previste dal codice della strada, non bisogna scordare di analizzare tre punti molto importanti.
1) ritiro immediato della patente per chi è al telefono mentre guida, si fa riferimento a tutte quelle persone che digitano sullo schermo o tastiera oppure che parlano al cellulare senza utilizzare auricolare o viva voce in violazione all’articolo 173 del codice della strada.
La sospensione della patente per chi adopera il cellulare verrebbe prevista già alla prima violazione, mentre oggi scatta solo per i recidivi. L’accertamento della cosiddetta recidiva è più complicato se il precedente sollecito è stato effettuato da un altro corpo di polizia che non ha condiviso l’informazione. Nel caso di uso del cellulare alla guida non è previsto lo sconto del 30% pagando la multa entro cinque giorni.
2) divieto di sorpassare ciclisti se c’è uno spazio laterale minore 1,5 metri.
3) Avvio dei controlli automatici per scoprire più agevolmente chi circola senza assicurazione Rc auto. Questo, anche a maggior tutela delle persone in circolazione sulle strade italiane: compresi i bambini. Molto spesso gli incidenti più gravi infatti non sono quelli che ‘noi’ possiamo causare pur in presenza di seggiolini e strumenti e dispositivi di controllo e tutela dei minori, ma quelli che sono gli ‘altri’ a causare per mancato rispetto dei codici della strada o delle più ovvie regole di base quanto a conduzione di un veicolo.